Si è a lungo dibattuto sulla legittimità della prassi, sempre più diffusa tra le banche, di subordinare l’erogazione di un mutuo all’acquisto di una polizza vita fidejussoria (vedi anche Polizza incendio e scoppio). Di fatto la banca opera da privato che accetta di stipulare un contratto (ed adempiere alle relative prestazioni previste in esso) solo se ottiene adeguate garanzie, per cui ha effettivamente la possibilità di obbligare la stipula di una polizza vita.
Tuttavia con le novità in materia di liberalizzazione, ci sono stati dei cambiamenti significativi, il primo dei quali è proprio rappresentato dalla legittimazione esplicita di questa prassi e, di contro, una maggiore libertà di scelta per il debitore.
Il legislatore nel particolare si è mosso in due direzioni: da una parte ha voluto mitigare la forza contrattuale, che rischiava di essere dichiaratamente coercitiva, da parte della banca vietando che coincida la figura del beneficiario con quella del venditore, un limite che tuttavia è stato superato facilmente dagli stessi istituti di credito; dall’altra garantire maggiore possibilità di scelta sulla polizza con le condizioni più vantaggiose per il debitore.
Per quest’ultimo aspetto è stato stabilito quindi che le banche debbano proporre non meno di due preventivi diversi legaliti alla polizza, ma soprattutto è stata data la possibilità di scegliere anche un contratto completamente esterno alla banca, ma a patto che siano rispettati dei requisiti minimi perché la banca erogante il mutuo non possa rifiutarsi di accettarla.
Non ci sono particolari novità, a riguardo, in quanto:
Approfondimento: Assicurazione mutuo.