Con il fenomeno della cartolarizzazione dei mutui non sempre è agevole ottenere la liberatoria in caso di accollo del mutuo da parte dell’altro (o altri) cointestatario, a cui si aggiunge la questione della tipologia dell’accollo effettuato oltre che del livello di “partecipazione”, da parte della banca nell’operazione.
Non bisogna infatti mai dare per scontato che la banca sarà contenta del passaggio di consegne nell’obbligo di pagamento del mutuo, potendosi addirittura rifiutare di aderire, fino ad arrivare all’ipotesi di far saltare un’operazione di compravendita incentrata sull’accollo del mutuo stesso.
Può sembrare banale, ma in sede di accollo bisogna sempre richiedere alla banca che venga effettuato l’accollo con liberatoria (o liberatorio) e non quello cumulativo. Quest’ultimo infatti costituisce l’accollo ‘non liberatorio’ per eccellenza, dal momento che la banca, in questo caso, continuerà a ritenere il venditore, o cedente, coobligato alla propria quota di immobile e di mutuo. Non è inoltre sufficiente provvedere a questo genere di operazione davanti ad un notaio, se non c’è anche la firma da parte della banca interessata.
La prima cosa da fare è vedere se la banca è aperta alla possibilità di concedere l’accollo liberando l’intestatario che vuole cedere la sua quota. Questa, di prassi, chiede di poter valutare la situazione reddituale dell’accollante e, se non soddisfatta, può rifiutarsi di dare il via libera. In questo caso non c’è alcun modo di forzarle la mano nella decisione. Sicuramente, a meno che le capacità di rimborso del subentrate non siano pari o superiori a quelle del cedente, la richiesta verrà respinta.
Se invece la banca si dimostra disponibile, dopo un’attenta valutazione della documentazione (mai fidarsi dell’ok dato in via preventiva e senza vaglio della situazione reale), allora bisognerà attendere che termini le proprie valutazioni, quindi richiedere che nell’atto, redatto davanti al notaio, venga specificato che non solo l’acquirente o subentrante ritengono il venditore (o cedente) esonerato da qualsiasi impegno economico che nascerà dopo l’atto, ma anche la banca stessa.
Una volta concluso l’atto, la banca provvederà ‘relativamente in fretta’ a ‘liberare’ il cedente/venditore così che egli possa eventualmente poter contrarre un nuovo mutuo. Per accelerare le procedure (soprattutto se si hanno tempi ridotti), si può nel frattempo richiedere una dichiarazione da parte del funzionario, al quale la banca ha attribuito potere di decisione in merito, nella quale si specifica che la banca ha accettato l’accollo liberatorio.
Eventuali ritardi si possono incontrare nel caso del mutuo cartolarizzato, ma questa costituisce anche la sola ipotesi in cui ci si può rivolgere all’arbitro bancario perché la propria richiesta incontri un felice epilogo.