Un contratto di mutuo viene redatto alla presenza di un notaio avendo il carattere di “atto pubblico”. Per cui da un punto di vista formale entrambe le parti devono essere presenti al momento di effettuare la firma del documento nel quale sono riportati tutti gli obblighi di entrambe le parti: la banca da una parte ed il mutuatario dall’altra.
Tuttavia, per ovviare alle difficoltà che incontrano le banche sia per i mutui online, che per i mutui tradizionali (dal momento che chi ha il potere di firma è normalmente solo direttore di una filiale, il che rende molto complicata la gestione di più pratiche, aspetto a cui si aggiungono i disagi ed i costi per la banca stessa), è stata introdotta una forma particolare di stipula dell’atto di mutuo stesso.
Dove si trova l’ unilateralità? Nella sola presenza del mutuatario davanti al notaio. Si tratta di un atto valido a tutti gli effetti in quanto di norma il notaio ha ricevuto la copia del contratto di mutuo e gli assegni per l’erogazione delle somme richieste in modo antecedente al giorno fissato per la stipula. Insieme a questi ha anche ricevuto una scrittura autenticata di colui che ha il potere di firma per l’atto di mutuo da parte della banca stessa.
Va considerato che quando si acquista casa accendendo contestualmente un mutuo si fanno due atti anche se, per semplicità, normalmente i notai fanno assistere gli acquirenti ad una lettura veloce del contratto di mutuo, per rendere la procedura molto più rapida. Tuttavia da un punto di vista formale i due atti andrebbero stipulati separatamente, con la presenza degli acquirenti al solo atto di vendita vero e proprio.
I contratti di mutuo giungono al notaio redatti dalla banca, per cui non servirebbe la formalità della firma dell’accettazione dello stesso da parte dei suoi responsabili. L’atto di mutuo unilaterale funziona per due ragioni: sia per il suo carattere fondiario, che per il fatto che non può essere apportata alcuna modifica al contratto di base. Sia da un punto formale che sostanziale infatti il contratto non può subire delle modifiche, poiché la banca non ne sarebbe a conoscenza, ed anche la scrittura autenticata dell’avente diritto di firma non avrebbe effetto sulle modifiche effettuate in sua assenza.
In questa modalità di stipula di mutuo ci deve essere forzatamente corrispondenza tra la proposta e l’accettazione, quindi si entra nel campo della “ricognizione” del debito da intendersi in questo senso: il mutuatario diventa consapevole di tutti gli aspetti che riguardano il mutuo, che non è modificabile (ovvero definito ricognitivo e non “novativo”).