Il codice civile disciplina il contratto di mutuo come quel contratto specifico che prevede l’intervento di due parti, una che si impegna a dare una quantità di denaro o di “cose fungibili” all’altra parte che, a sua volta, si impegna nella relativa restituzione nei tempi e nelle modalità pattuite, a titolo “oneroso”.
Quindi si comprende come non sia prevista in modo obbligatorio la forma scritta dell’atto pubblico, con intervento del notaio, a meno che non ci sia la stipula di un mutuo fondiario o ipotecario (in entrambi i casi si ha infatti accensione di ipoteca). Inoltre, trattandosi nel caso di un mutuo chirografario, di un normale prestito, è possibile anche stipulare un accordo di mutuo tra privati, che può essere fatto anche con la forma epistolare.
In sintesi esiste una certa libertà nella forma del contratto di mutuo, tranne che nel caso di alcune forme specifiche, come quello di un mutuo di acquisto che è assistito da ipoteca, per il quale è necessaria la forma di atto pubblico.
Anche se si tratta di una forma specifica di contratto, valgono in generale le regole che sono alla base di un qualsiasi contratto. Quindi non ci deve essere una sproporzione nella distribuzione degli “oneri” con uno sbilanciamento a favore della parte erogante il prestito. Il contratto deve riportare una durata massima, il tipo di sistema con il quale avviene il calcolo degli interessi (ovvero piano di ammortamento), se questi vengono calcolati con tasso variabile, fisso, misto, ecc. Altre voci indispensabili sono:
Nel caso del mutuo ipotecario deve essere specificatamente riportata nel contratto la dicitura di “mutuo fondiario”, e devono essere riportate anche spese ricorrenti come quelle di gestione annua, spese di incasso rid, ecc. Se infine il mutuo è frutto di una convenzione o promozione, devono essere riportati anche: