E’ legale che la banca imponga la stipula della polizza incendio e scoppio sul muto?
Quali devono essere le caratteristiche perché sia valida?
Quali sono i limiti da rispettare e gli effetti della liberalizzazione sulle polizze mutuo?
Per rispondere a questi quesiti, fondamentali per riuscire a valutare anche il tipo di polizza incendio e scoppio migliore per il proprio mutuo (vedi Polizza assicurativa mutuo), bisogna partire proprio dal cambiamento introdotto dalla legge che ha dato maggiore autonomia ai mutuatari, senza andare ad intaccare gli interessi degli istituti di credito.
La principale garanzia della banca su un mutuo è proprio l’immobile, per cui è logico che la banca voglia tutelarsi, anche nel caso di un evento che danneggi gravemente la sua “garanzia”. La domanda che subentra quindi è il perché debba essere il mutuatario a farsi carico di una spesa che va a vantaggio della banca.
Va anche però precisato che si tratta di una questione che non interessa più tutti i mutuatari, proprio grazie agli effetti sulle nuove disposizioni introdotte negli ultimi anni, in quanto il numero di banche che sceglie di farsene carico per poter essere libera di scegliere la compagnia di assicurazione e nominarsi automaticamente beneficiaria è in forte aumento (come Ing direct, Bnl ecc).
Inoltre bisogna focalizzare l’attenzione anche su un altro aspetto: se l’immobile è deteriorato a causa di un incendio o di un’esplosione, il mutuatario non viene liberato dall’obbligo di restituire il finanziamento, ritrovandosi senza una soluzione abitativa, con un raddoppio delle spese destinate alla possibile sistemazione per sé e la propria famiglia. In quest’ottica si tratta di un “obbligo” che costituisce anche un vantaggio.
Se la banca che deve erogare il mutuo non si fa carico della polizza (vedi Costo assicurazione mutuo), allora è obbligata a offrire il preventivo di più di una compagnia di assicurazione, lasciando comunque il mutuatario libero di scegliere quella per sé più conveniente e decidere di nominarsi beneficiario per poi provvedere al rimborso del capitale residuo.
Il massimale assicurato deve andare a coprire il “valore” dell’immobile periziato, in funzione dell’ipoteca iscritta, e nella maggior parte dei casi sarà a capitale decrescente (così da restare al passo con l’abbassamento del debito da restituire). La scelta invece sul pagamento del premio unico o premio mensile è rimessa interamente alle preferenze del potenziale contraente/mutuatario.