L’anticipo del Tfr per l’acquisto della prima casa per un figlio oppure per se stesso è una delle ipotesi (contemplate e disciplinate) che permette di ottenere una quota del Tfr prima dell’interruzione del rapporto di lavoro. Questa possibilità è quindi prevista dal codice civile ed in particolare dall’articolo 2120 comma sei. Qui è possibile notare che tra le motivazioni per cui si può chiedere un anticipo del Tfr è esplicitamente previsto “acquisto o costruzione” di un’abitazione che poi dovrà essere quella principale (nel caso in cui lo si richieda per un figlio è necessario che si tratti dell’abitazione principale per quest’ultimo). Invece nel caso di spese di ristrutturazione è necessario che si trovi un accordo tra datore di lavoro e lavoratore rispetto a questa eventualità.
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Per poter richiedere l’anticipo del proprio Tfr trattenuto presso l’azienda devono essere stati maturati alcuni requisiti. In questo senso però va fatta una distinzione a seconda che siano stati raggiunti dei requisiti di anzianità presso lo stesso datore di lavoro oppure no. In questa seconda ipotesi è sufficiente il raggiungimento di un accordo anche se il datore di lavoro potrà rifiutarsi oppure potrà accettare di versare una quota inferiore rispetto a quella che è richiesta dal lavoratore.
Se invece quest’ultimo ha raggiunto i requisiti minimi il datore di lavoro non può sottrarsi dall’anticipare il Tfr. In particolare è necessario che il lavoratore abbia maturato almeno 8 anni nella posizione lavorativa con lo stesso datore di lavoro. La soglia massima che può essere richiesta di anticipo è pari al 70%. Oltre a ciò deve risultare un preliminare di vendita perché il datore sia tenuto ad adempiere al versamento dell’anticipo. Tale normativa vale anche in caso di acquisto per il coniuge oltre che per i figli, possibilità aggiunta negli anni ‘90 a seguito di una sentenza della corte di Cassazione per coloro che sono in un regime di comunione dei beni.
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Prendiamo in esame solo ile ipotesi in cui sia stato raggiunto il limite fissato ad almeno 8 anni. Il datore di lavoro potrà comunque rifiutarsi di anticipare il Tfr nei seguenti casi:
Se la richiesta di anticipo del Tfr viene effettuata per procedere all’acquisto o alla costruzione (o alla ristrutturazione) dell’abitazione principale allora si entra in un regime di tassazione agevolato. In particolare la somma sarà assoggettata ad un’aliquota agevolata, che generalmente si aggira intorno al 23%, e non all’aliquota prevista dallo scaglione fiscale del richiedente ovvero quella ordinaria. E’ sempre consigliato però rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale, considerato che ci possono essere delle aliquote applicate in modo differente (questo tipo di assistenza normalmente non si paga).
L’anticipo del tfr va richiesto con la forma scritta. Se il Tfr è tenuto dal datore di lavoro andrà indirizzata a quest’ultimo. Se invece è tenuto nell’apposito fondo Inps la domanda andrà rivolta a quest’ultimo (si deve inviare all’Inps che è competente territorialmente, prendendo come condizione la residenza anagrafica del richiedente e non dove è ubicato l’immobile oggetto di acquisto). Tale richiesta deve essere motivata ed accompagnata da una serie di documenti e nel caso dell’Inps va usato l’apposito modulo Cod SR 108.
Si deve per prima cosa dichiarare che non si hanno altre abitazioni “principali” mentre si possono possedere altri immobili purché non siano residenziali. Se l’acquisto è fatto per un figlio allora si deve allegare anche lo stato di famiglia (stessa condizione per il coniuge). Devono inoltre essere riportati i documenti attestanti l’acquisto (come preliminare di vendita e relazione notarile, atto, ecc). Se la richiesta è fatta per costruzione allora vanno allegati i permessi necessari previsti per legge (stesso discorso in caso di ristrutturazione). In questi casi è indispensabile anche la relazione di un tecnico abilitato che attesti l’inizio dei lavori. Dovranno essere allegati anche la copia del documento di identità e del codice fiscale o della tessera sanitaria.
Pensare l’anticipo del Tfr come un’alternativa al mutuo può rappresentare un’ipotesi valutabile anche se normalmente è una possibilità a cui si accede per raggiungere la copertura della quota del prezzo di acquisto che non viene ‘soddisfatta’ dal mutuo stesso. Ad esempio, se la percentuale massima finanziabile dalla banca è dell’80%, allora l’anticipo del Tfr potrebbe essere usato per coprire il 20% rimanente. E’ logicamente necessario controllare che l’importo netto che si può ottenere al netto della tassazione sarà sufficiente per raggiungere questo obiettivo.
Ovviamente l’uso del Tfr porta a dei sacrifici che sono quantificabili nel tasso di rivalutazione al quale si rinuncia per ogni anno (75% dell’indice istat più 1,5%). Di contro poter ridurre la percentuale di mutuo da richiedersi comporta sempre un buon risparmio da parte di un potenziale mutuatario.