Per definizione si ha una situazione di sovraindebitamento quando la somma complessiva dei debiti a cui un soggetto deve fare fronte è nettamente superiore alla capacità di rimborsarli. Questo problema può colpire sia i privati (che ad esempio hanno richiesto un numero eccessivo di finanziamenti) che i liberi professionisti, gli imprenditori e le aziende.
Per dare un mezzo, a chi si trova in una situazione di sovraindebitamento, per far fronte ai propri impegni, riducendo l’ammontare delle somme da restituire, a partire da Gennaio del 2012 è stata introdotta la legge n. 3 del 27/01/2012.
In generale per l’individuazione del possesso dei requisiti soggettivi si deve partire dal presupposto che la procedura che permette di riorganizzare i debiti e di rimborsarne solo una parte, non è accessibile ai soggetti “fallibili”. Quindi si rivolge in primis ai consumatori.
Detto questo possono accedervi anche le seguenti categorie di soggetti che per caratteristiche o dimensioni della propria attività non sono assoggettabili alla legge fallimentare:
Approfondimento: Mutuo consolidamento.
La legge che ha introdotto la procedura per la gestione del sovraindebitamento ha anche stabilito la creazione di organismi appositi, specializzati nella “composizione della crisi” ovvero gli OCC. Tuttavia solo nel 2014 c’è stato un primo passo in avanti per la loro ‘delineazione’. Infatti con il decreto nr 202 del 2014 si è stabilito che questi devono avere due requisiti fondamentali che sono: imparzialità nei giudizi ed indipendenza.
In quest’ottica gli Organismi di Composizione della Crisi possono essere:
Se si vive in una zona dove non risultano ancora degli OCC ci si può rivolgere alla cancelleria del tribunale per conoscere i nomi di professionisti accreditati a questo tipo di attività. In tutti i casi per poter svolgere le funzioni degli OCC è stabilito che tali soggetti debbano risultare comunque iscritti nel registro tenuto dal ministero della Giustizia.
Perché il piano di superamento del sovraindebitamento venga accettato dal giudice territorialmente competente, è necessario che tale programma risulti credibile. In particolare gli OCC devono aiutare il debitore a comprendere la situazione personale, sia come possibilità di rimborso che come debiti rimborsabili, così da fare un programma sostenibile che potrà essere portato avanti nel tempo.
Non solo gli organismi suddetti possono svolgere la funzione di liquidatori a seconda del tipo di piano scelto (che può prevedere anche la liquidazione di una parte o di tutto il patrimonio del debitore) ed interfacciarsi con i creditori e con il giudice.
Il consumatore/debitore deve per prima cosa decidere se utilizzare il piano del consumatore oppure una ristrutturazione del debito. In questo secondo caso potrà puntare ad ottenere ad esempio una dilazione del pagamento (allungando ad esempio i tempi di rimborso), oppure uno sconto sul totale da restituire a fronte della liquidazione dei suoi beni per soddisfare i creditori, ecc. In tutte queste ipotesi è necessario che almeno una parte dei creditori (che rappresenti almeno il 60% del totale del credito) sia d’accordo.
Con il Piano del Consumatore invece non è necessario che i consumatori siano d’accordo con la proposta del piano di rimborso. In questo caso basterà che il giudice sia favorevole al piano di rimborso perché questo diventi “obbligatorio”. Ciò significa che non è prevista l’approvazione dei creditori nemmeno in una percentuale minima.
Ciò che rende simili le due procedure è la necessità di rivolgersi alla cancelleria del tribunale di competenza a livello territoriale e, come detto, ad un professionista che possa essere considerato un OCC. Sarà questi poi a seguire la procedura fino alla presentazione del piano al giudice e al suo conseguente giudizio. Resta comunque l’obbligo da parte del debitore di fornire tutte le informazioni (ed i documenti necessari) per poter formulare nel miglior modo possibile il piano da attuare per il superamento dello stato di sovraindebitamento.
Approfondimento: Pignoramento immobiliare.
Ci sono infine alcune limitazioni all’accesso a tale procedura. E’ necessario infatti che il debitore, pur rientrando nelle categorie indicate all’inizio, non si trovi in particolari situazioni, ovvero che: