In attesa di conoscere le caratteristiche, le eventuali conferme o le possibili cancellazioni sulle condizioni del bonus ristrutturazione 2019 (N.B. Se non si verificherà una nuova proroga gli importi scenderebbero a quelli standard di 48 mila euro e l’aliquota al 36%), per il 2018 c’è stata una sostanziale conferma delle condizioni applicate per il 2017.
Non sono mancati però soprattutto dei chiarimenti fatti proprio dall’Agenzia delle Entrate, oltre che la riduzione del bonus del 65% riferito alle spese di riqualificazione energetica (ad esempio per la sostituzione degli infissi) portato anch’esso al 50%.
Come già accennato, la Legge di Bilancio per il 2018 ha confermato la struttura del bonus ristrutturazione relativo all’anno precedente. Quindi riassumiamo subito ciò che è utile sapere:
N.B. Il bonus ristrutturazione 2018 si applica per le spese sostenute in corso del 2017, mentre le spese sostenute nel corso del 2018 potranno essere portate in detrazione nel corso del 2019.
Chi sostiene le spese per i lavori di ristrutturazione ammessi nell’agevolazione fiscale del bonus ristrutturazione ed ha il nominativo riportato sulle fatture, ha diritto alla detrazione. Se invece si tratta di comproprietari ed entrambi hanno sostenuto le spese allora il diritto spetterà a ciascuno secondo la quota di partecipazione alle spese stesse (sempre che ciò sia dimostrabile) anche se le fatture sono state intestate solo a uno dei due.
Nel caso in cui i lavori vengano eseguiti personalmente dallo stesso proprietario se la detrazione spetta solo per i materiali acquistati. Inoltre possono usufruire della detrazione anche:
Poi nel caso specifico di un immobile oggetto di compravendita per il quale sia stato firmato il compromesso, anche il neo acquirente potrà portare in detrazione le spese sostenute nella ristrutturazione all’interno della dichiarazione dei redditi logicamente dimostrando il possesso dell’immobile precedente alla ‘formalizzazione burocratica’.
Approfondimento: Detrazioni mutuo ristrutturazione.
Per poter detrarre le spese è necessario che queste siano dimostrabili tramite pagamento con:
Bisogna ricordarsi, nel caso dei bonifici specifici, di riportare l’apposita dicitura nella quale deve essere riportato anche il riferimento normativo relativo al diritto della detrazione.
Tali spese possono essere fatte sia su singole unità abitative che su parti condominiali comuni e devono rientrare nelle opere di:
Poi per i lavori di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, che hanno coinvolto interi fabbricati e che sono stati eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare oppure da cooperative edilizie (con alienazione o assegnazione dell’immobile fatta entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori) ci può essere la detrazione del 25% sul prezzo di vendita o assegnazione, il cui importo verrà ripartito sempre in 10 rate annuali.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fatto un chiarimento anche sugli interventi di ristrutturazione edilizia con un aumento della superficie utile a seguito di lavori di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione. In questi casi per poter usufruire del bonus ristrutturazione ci deve essere la ‘fedele ricostruzione’, nel senso che non deve essere modificato il volume preesistente a meno che questa variazione sia dovuta a lavori necessari per adeguarsi alla normativa antisismica.
Se poi si verifica un ampliamento senza demolizione, la detrazione sarà possibile solo sui lavori fatti sulla parte preesistente. Quindi per le due zone, quella preesistente e quella ampliata, dovranno essere tenute separatamente le fatture per le spese sostenute. L’unica eccezione si ha se l’ampliamento o la nuova costruzione riguarda un box o un garage come pertinenza dell’abitazione.
Laddove i lavori eseguiti danno diritto al bonus ristrutturazione, si avrà anche la possibile applicazione dell’Iva agevolata pari al 10%. Vediamo un esempio pratico per capire però dove verrà applicata:
In un caso come il suddetto l’aliquota agevolata dell’Iva al 10% si applica su:
Quindi solo sui 2 mila euro residui si applica l’aliquota ordinaria vigente pari al 22%.
(Data: 09 luglio 2018)