Ci sono tanti tipi di convenzioni alle quali possono accedere i dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Questi accordi possono riguardare anche l’ambito dei finanziamenti compreso il cosiddetto mutuo per militari. In quest’articolo vedremo quando è possibile accedere a quest’ultima possibilità, in cosa consiste, e come regolarsi per la detrazione e il pagamento dell’Imu considerati i trasferimenti ai quali spesso sono soggetti i dipendenti delle Forze Armate.
Per accedere alle agevolazioni si deve per prima cosa avere i requisiti previsti dalla convenzione, a partire dall’appartenenza al personale delle forze armate o di polizia in servizio attivo, oppure essere pensionati ex militari. In caso di mutui convenzionati è logicamente essenziale rivolgersi alle banche che hanno prodotti in convenzione (quindi ad esempio un mutuo per i militari) che offrono quindi condizioni economiche migliorative come tassi più bassi o sconti sui costi accessori.
Se si vuole richiedere un mutuo ex Inpdap è invece indispensabile essere iscritti al Fondo Unitario (ex Inpdap) Inps, dove aver versato i contributi facoltativi previsti dalla normativa.
La scelta tra queste due tipologie deve tener presente alcune variabili a partire dai tassi di interesse applicati che saranno molto diversi tra loro:
Da un punto di vista economico l’agevolazione più visibile è data dal tasso finito che viene applicato che è anche quello che impatta probabilmente di più sul costo finale in termini di interessi passivi rimborsati. Di contro in caso di convenzioni si possono aggiungere agevolazioni anche per quanto riguarda i costi accessori.
Anche per le modalità di accesso, la scelta a monte tra mutuo Inpdap o ‘convenzionato con banche’ fa una grande differenza. Nel caso del mutuo Inps ex Inpdap bisogna seguire la procedura specifica (che è leggermente cambiata a partire dal 15 gennaio 2019), mentre nel caso delle banche convenzionate le indicazioni non sono molto differenti da quelle riferite alla richiesta di un mutuo tradizionale. Visto il carattere agevolato si devono consegnare i documenti richiesti al referente o consulente che seguirà la pratica di mutuo. Un interlocutore diretto che si avrà in linea di massima fino all’approvazione della richiesta.
Dal 15 gennaio 2019 è cambiata la modalità di richiesta: sarà possibile anche procedere con la domanda online, che risulta ben guidata e quindi semplice e rapida. Ovviamente rimane fermo il requisito dell’iscrizione del richiedente alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Tra i cambiamenti più significativi invece troviamo:
La domanda deve avvenire sul sito ufficiale, seguendo come percorso dopo il login (con Spid o Pin dispositivo):
“Prestazioni e Servizi” -> “Tutte le Prestazioni” ->“R” -> Scheda Prestazione -> “Richiedere la concessione di un mutuo ipotecario”-> “Accedi al Servizio” -> “Domande Mutui Ipotecari Edilizi”.
Per quanto riguarda il funzionamento della nuova procedura, dopo la richiesta si dovranno attendere i seguenti passaggi:
esito risultante dalle verifiche approfondite che dà il via libera al richiedente per inoltrare la domanda ufficiale di mutuo.
Nell’area personale saranno poi comunicati i cambi di stato della pratica a mano a mano che questa avanza.
Capita spesso che dopo aver acquistato casa con un mutuo, i militari vengono trasferiti altrove. In questi casi però non si perde il diritto alla detrazione fiscale oppure l’esenzione dal pagamento dell’Imu, purché venga rispettato il principio di abitazione unica del titolare del mutuo.
La normativa per evitare dei fraintendimenti infatti non fa riferimento alle agevolazioni destinate a coloro che usano l’abitazione come prima casa (che è quella in cui si ha anche la residenza), mentre fa specifico riferimento ai termini unica abitazione.
Quindi se si ha una sola abitazione intestata a sé, acquistata con un mutuo, i militari possono detrarre gli interessi anche avendo la residenza altrove. L’agevolazione non si perde nemmeno se si dà la casa in comodato d’uso gratuito oppure in affitto, purché sia rispettato il solo limite di unica casa. Invece per quanto riguarda l’Imu, se l’abitazione viene affittata si perde l’agevolazione dell’esenzione.
Quindi, ricapitolando, se si vogliono mantenere entrambe le agevolazioni, oltre ad avere come unica casa quella acquistata con il mutuo, non si può cederla a terzi con un contratto di affitto (per il comodato d’uso gratuito non ci sono indicazioni contrarie). Se invece si decide di affittarla, rimane il diritto alla detrazione fiscale degli interessi passivi sul mutuo, ma si perde l’esenzione dell’Imu. Ovviamente questi casi diventano importanti per coloro che hanno la residenza in altro luogo rispetto a quello dell’immobile acquistato con finanziamento.
Approfondimento: Agevolazioni prima casa.