Il Decreto Rilancio 2020 ha introdotto il Superbonus 110 per cento che ha elevato al 110% l’aliquota applicata per la detrazione delle spese legate a una serie di interventi sugli immobili, se sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Evidenziamo subito però che, in base al decreto attuativo sui cosiddetti requisiti tecnici, gli interventi per i quali si applica il superbonus devono rientrare in alcune casistiche ben specifiche, che coinvolgono:
Il superbonus 110% è compatibile con gli altri bonus legati agli immobili, come il Sismabonus, l’Ecobonus e le altre ‘agevolazioni’ legate sempre ad opere di manutenzione (soprattutto straordinaria su singole unità immobiliari o anche ordinaria in caso di condomini).
La stessa Agenzia delle Entrate nella propria guida ufficiale di luglio 2020 evidenzia alcuni esempi pratici legati ad interventi di ristrutturazione che possono interessare varie agevolazioni. Nel particolare possiamo riportare quello legato ad una villetta privata per cui si vuole migliorare l’efficientamento energetico di due classi all’interno di lavori di ristrutturazione più ampi. In tal caso rientrano:
Tuttavia laddove si applica il Superbonus non si applicano gli altri tipi di benefit ‘statali’ destinati allo stesso tipo di intervento, non essendo ovviamente cumulabili.
Rispetto agli altri tipi di bonus, con il superbonus 110% si può scegliere tra diverse modalità per usufruirne:
Nel caso in cui si scelga il credito d’imposta, il contribuente recupererà le quote di cui ha diritto nel corso degli anni avendo però sostenuto fin da subito il costo degli interventi. In pratica dopo aver pagato l’azienda che effettua il lavoro si recupera ogni anno un quinto dell’importo di cui ha il diritto, per un totale di 5 anni (Attenzione: si deve considerare il limite della capienza dell propria situazione reddituale!).
Nel caso di cessione non si ha un esborso totale o parziale, per cui si può anche arrivare alla situazione in cui si ottengono i lavori senza aver speso soldi di tasca propria. Nel caso in cui si voglia sfruttare la cessione ci deve essere un’apposita comunicazione, fatta dopo il 15 ottobre 2020 in cui si dichiara di voler esercitare l’opzione di cessione del credito (il modulo da compilare è stato approvato 8 agosto 2020).
Sia che si tratti di singoli proprietari che di condomini (per quanto riguarda le proprie competenze), è richiesto che si tratti di persone fisiche che effettuino gli interventi al di fuori dell’esercizio di attività di impresa. In aggiunta tale agevolazione può essere utilizzata da:
Approfondimento: Mutuo condominiale.
Come già accennato non tutti i tipi di intervento permettono di raggiungere l’aliquota del 110%. Più precisamente i lavori che sono considerati trainanti per l’accesso al benefit sono:
A loro volta tali interventi devono avere determinate peculiarità come ad esempio il caso dei lavori destinati a migliorare l’isolamento termico che ‘obbligatoriamente’ devono avere un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’immobile sottoposto ai lavori.
A queste 3 categorie principali si possono aggiungere anche le seguenti casistiche (purché vengano effettuati all’interno di almeno un intervento trainante):
Bisogna però rispettare dei tetti massimi di spesa che riportiamo nella seguente tabella (N.B. Superate le soglie le eccedenze non prevedono alcun recupero):
Isolamento termico | Unità indipendenti | Condomini | |
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sostituzione climatizzazione | 50.000€ |
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efficientamento energetico | 30.000€ |
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rischio sismico | limiti di spesa previsti per ciascun intervento | ||
impianti fotovoltaici | 48.000€ | ||
impianti ricarica veicoli elettrici | 3.000€ |
Oltre alla documentazione comprovante i costi (sostenuti o da sostenere) servono anche:
Ricordiamo infine che il bonus 110% non è fruibile solo su abitazioni signorili (A1), ville (A8) e castelli (A9).