Mettere a reddito la seconda casa è possibile tramite un contratto di locazione, che però può avere caratteristiche, e quindi obblighi e oneri, differenti a seconda che si scelga un normale affitto, una casa vacanza, oppure un affitto turistico.
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Il conduttore avrà a disposizione un diritto reale di godimento sull’immobile oggetto del contratto e quindi potrà usarlo nel rispetto di quanto previsto dal contratto stesso. Ci saranno delle differenze solo a seconda della durata del contratto:
Per lo stesso conduttore gli obblighi saranno principalmente due e cioè:
Quindi per un conduttore non ci saranno grandi differenze tra le varie alternative, se non per la possibile durata del contratto, mentre per il locatore come vedremo dopo, le differenze sono sicuramente maggiori.
Nel contratto di tutte e tre le alternative non sono previsti né inclusi i servizi accessori come la pulizia giornaliera dei locali oppure il cambio della biancheria, la ristorazione, e tutte quelle attività che rientrano nel contratto di albergo (tali attività possono essere fatte all’inizio e al termine della locazione, ma non durante).
E’ necessario che la ragione per la quale il conduttore cerca una sistemazione in affitto turistico sia di tipo voluttuario, e inoltre la durata massima di 3 mesi non può essere ignorata. Non è invece prevista una durata minima obbligatoria e sotto i 3 mesi si può anche chiedere un nuovo contratto se c’è la disponibilità dei locali. L’ubicazione dell’immobile non deve essere per forza in una zona di interesse turistico (è sufficiente la volontà o esigenza del conduttore che però deve essere chiara e riportata in modo palese nel contratto di affitto). Di contro può avvenire nel rispetto dei regolamenti condominiali anche in un immobile in condominio (approfondimento: Mutuo condominiale). La forma del contratto deve essere per iscritto, e a seconda della durata si definisce:
Nel contratto devono essere riportate alcune informazioni essenziali e cioè:
La definizione delle varie condizioni è abbastanza libera tranne che per il calcolo sulla perdita della cauzione, in tutto o in parte, a seconda del momento in cui avviene il recesso, per il quale si tiene conto del seguente schema:
Il canone può essere liberamente deciso dalle parti, mentre per l’anticipo a titolo di caparra per la prenotazione, non deve eccedere il 25% di quanto dovuto. Questa non può essere richiesta oltre 6 mesi antecedenti alla data di locazione stessa.
Approfondimento: Caparra confirmatoria.
Il contratto di affitto turistico va registrato solo se la durata è superiore ai 30 giorni. Questi possono essere raggiunti anche con differenti prenotazioni di uno stesso conduttore, ed in periodi diversi per anno solare. Se già in partenza la durata è di 30 giorni o superiore allora la registrazione va fatta entro 30 giorni dalla firma, pagando l’imposta del 2% di registro. Quest’ultima non si applica solo se:
La durata superiore ai 30 giorni prevede anche un altro obbligo formale da parte del locatore, il quale dovrà, entro 48 ore dall’inizio della locazione, fare denuncia presso le autorità competenti dei nominativi dei conduttori se si tratta di cittadini Ue. Se invece si tratta di cittadini apolidi oppure extra Ue, la denuncia va sempre fatta indipendentemente dalla durata. Se infine nel comune è prevista la tassa di soggiorno va richiesta e versata.
Chi offre questo tipo di “locazione” lo fa, anche se può essere occasionale, con un approccio più ‘professionale’ rispetto all’affitto turistico. In quest’ottica ci sono alcuni obblighi da rispettare proprio a livello formale quali:
Prima di mettere a reddito il proprio immobile con un affitto turistico è comunque preferibile appurare tutti gli aspetti burocratici in modo approfondito rivolgendosi a professionisti od ancora alle Agenzie Regionali appositamente dedicate. Ne è un esempio quello della Regione Lazio che può essere raggiunto anche online attraverso il sito istituzionale e via mail agli indirizzi riportati sempre all’interno della suddetta pagina.