L’attestazione di Agibilità serve per rassicurare chi va ad acquistare o stipulare un contratto di locazione, che quell’immobile di interesse presenta le condizioni di igiene e salubrità, sicurezza e risparmio energetico, richieste dalla legge.
Questa “condizione-garanzia” può riguardare tanto gli edifici (intesi sia come unità singole che in comune) che gli impianti, e può essere sia “piena” che “parziale”. Le disposizioni di legge a cui si deve fare riferimento sono: articoli 24 e 25 (compreso il comma 5 bis) del decreto P.R. 380/01 e per le modifiche apportate successivamente la Legge 98/2013 a sua volta modificata dalla Legge 164/2014.
Le Regioni possono prevedere delle indicazioni specifiche, a loro volta modificate a livello comunale, soprattutto nei grandi Comuni come Roma. Per la presentazione delle domande di “rilascio” dell’agibilità si deve obbligatoriamente utilizzare il modulo specifico locale. In questo caso per i grandi comuni si ha la possibilità di scaricare la modulistica dal sito istituzionale, e spesso si ha anche il vantaggio di poter constatare se c’è un certificato di agibilità di un immobile, consultando online il sito dell’Archivio Agibilità, Abitabilità ed Uso.
Le ipotesi principali sono:
Se si tratta di un immobile per il quale è stata fatta domanda di condono e c’è già la concessione in sanatoria, si deve presentare domanda specifica per il rilascio dell’attestato di abitabilità all’ufficio per il Condono.
E’ necessario che la domanda fatta sull’apposito modulo venga accompagnata da una relazione tecnica asseverata. Infine il modulo deve essere completo in tutte le sue parti e devono essere rispettate tutte le formalità indicate da ciascun ufficio competente.