L’assicurazione sul mutuo può essere facoltativa ed obbligatoria. Quella facoltativa (relativa alla garanzia di rimborso del finanziamento sulla casa per causa morte e perdita di lavoro) a volte pone i potenziali mutuatari di fronte a un interrogativo: è lecito che la banca li costringa a stipulare una polizza che almeno sulla carta dovrebbe essere “opzionale”, e che di fatto viene posta come conditio sine qua non? Qual è la posizione del legislatore a riguardo?
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Le banche hanno il diritto di subordinare l’erogazione di un mutuo destinato all’acquisto di una casa alla stipula di una polizza di assicurazione, rendendola di fatto obbligatoria, anche nel caso in cui si dovrebbe trattare di un tipo di copertura facoltativa? A questo interrogativo non ha dato una risposta diretta il legislatore, ma ha cercato di dare una risposta già qualche anno fa l’Isvap (ora Ivass) che è il massimo organo di riferimento in ambito assicurativo. Ci sono stati anche dei tentativi che sono stati messi in campo soprattutto da alcuni governi che, durante la loro legislazione, hanno portato all’introduzione di nuove norme, atte proprio ad eliminare i casi di veri e propri abusi perpetrati dalle banche nei confronti della parte più debole del contratto, e cioè il mutuatario. Ma che cosa è effettivamente cambiato?
L’unica forma di polizza obbligatoria per legge è quella ‘scoppio ed incendio’, ma ciò non toglie che le banche possano rendere “obbligatorie” altre forme di assicurazione (soprattutto le polizze vita mutuo o per perdita di lavoro). Infatti la legge non può impedire ad esse di stabilire delle regole di autotutela.
Questa è la questione più spinosa che i vari esecutivi si sono trovati a dover fronteggiare: la banca nel concedere un finanziamento si assume il rischio di insolvenza. Quindi non può essere privata dell’attuazione di provvedimenti atti ad aumentare la garanzia che le somme prestate vengano restituite.
Quindi nel caso in cui la banca dalla quale si sta chiedendo un mutuo ponga questa condizione di stipulare per forza un’assicurazione mutuo fidejussoria, o si cambia scelta e ci si rivolge ad un’altra banca che non prevede questo genere di “obbligo”, oppure bisogna controllare il rispetto delle limitazioni che il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento a partire dal 2012.
Queste norme sono nate per evitare che la “convenienza” che una banca ha nella concessione del mutuo venisse “rafforzata” sotto l’aspetto assicurativo, non tanto per la forma di tutela derivante dal suo acquisto (che è ancora oggi lecito) quanto dal guadagno che ne sarebbe potuto derivare proponendo polizze proprie (che non è più lecito).
Dal 2012 le banche che vogliano che venga stipulata un’assicurazione a tutela del mutuo, devono fornire vari preventivi e non possono obbligare il mutuatario nella scelta finale. Quindi bisogna controllare principalmente che si verifichino due condizioni e cioè:
Se questi requisiti minimi sono rispettati la banca non può rifiutare l’erogazione del mutuo.
L’Ivass è intervenuta a più riprese per dare indicazioni sulle caratteristiche che una polizza assicurativa deve avere. Quindi in caso di dubbi sul comportamento di una banca, non si dovrà fare altro che rivolgersi ai suoi organi competenti, per poter evitare di acquistare qualcosa che di fatto conviene solamente alla banca.
La legge è però rimasta generica (se non lacunosa) su numerosi aspetti, e ciò ha lasciato una certa libertà di azione alle banche. Succede ad esempio che alcune banche sono allo stesso tempo venditrici e beneficiare dell’assicurazione sul mutuo stesso (un caso è rappresentato dalla polizza vita offerta da Mutuo Arancio di Ing Direct) e recentemente anche dai mutui di Bnl), e che ciò sia perfettamente legale.
Ma come è possibile? Semplicemente regalando la polizza sul mutuo anziché venderla. Infatti nel 2012 l’esecutivo ha formulato un testo che ha semplicemente stabilito che il criterio irrinunciabile, che deve fare da confine per capire se il comportamento di un istituto di credito sia o meno lecito, è quello della convenienza per il mutuatario. Questi, che è chiamato a pagare il premio della polizza, deve poter scegliere il prodotto, che a parità di requisiti minimi imposti dalle caratteristiche del contratto di mutuo, sia il meno costoso.
Per cui è ovvio che se il mutuatario viene liberato da tale onere, il discorso della convenienza viene a decadere e quindi la banca può far sottoscrivere una propria assicurazione.
Quindi, i soli casi in cui bisogna fare attenzione che la banca non è beneficiaria del mutuo, sono quelli nei quali la banca stessa sia effettiva ‘venditrice’ della polizza. Se invece la polizza viene acquistata altrove, allora la banca ha il diritto di imporre che venga inserita nel contratto come beneficiaria della prestazione, sia essa in caso di morte del mutuatario che in caso di perdita di lavoro o inabilità permanente.
Approfondimento: Costo assicurazione mutuo.
Un tipo di obbligo che non può mai essere imposto è quello sulla tipologia di assicurazione, che nel caso di quella incendio e scoppio potrà essere a premio unico o annuale (la scelta ultima dovrà spettare esclusivamente al mutuatario), mentre per quella sulla vita e perdita di lavoro potrà avere anche il carattere decrescente oltre a premio costante.
Quella che costa complessivamente di meno è quella a premio decrescente, visto che il capitale assicurato viene collegato al capitale residuo che deve essere rimborsato. Quindi il premio decresce mano a mano che il capitale viene restituito e quindi si abbassa. Il problema semmai è legato al fatto che non sono molte le compagnie di assicurazione che offrono questo tipo di assicurazione.
Approfondimento: Surroga assicurazione mutuo.