Il Bonus Verde rientra tra le agevolazioni fiscali che i contribuenti potranno ottenere nel corso del 2018. Nel particolare questo tipo di bonus non si riferisce al singolo contribuente ma alla “casa” ed è stato introdotto, ad oggi 07/02/2018, per il solo 2018 (Nella nuova legge di bilancio 2019 è previsto il rinnovo dell’agevolazione).
Come altre agevolazioni fiscali, rappresenta un vantaggio che il contribuente ottiene se sostiene le spese ammesse nel bonus stesso. Questo è stato denominato “verde” perché punta ad aumentare la quantità di verde presente su terrazzi, giardini, fino al recupero del verde storico, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento.
Per incentivare un privato, oppure un condominio, quindi il governo ha scelto di riservare uno “sconto” sul costo complessivamente sostenuto per creare una zona verde oppure per riqualificarla, ammettendo, tra le spese sostenute, anche quelle di progettazione o la creazione di passatoie, camminatoi, ecc.
Trattandosi di una normativa nuova ancora non ci sono stati molti chiarimenti e specificazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quello che è certo è che sono ammesse come spese, tutte quelle riguardanti:
Quindi sono accettati ai fini dell’agevolazione, le spese sostenute per acquistare arbusti, creare manti erbosi (ad eccezione di quelli sportivi o per finalità di lucro), gli impianti di irrigazione o pozzi, ecc. Possono essere ammesse anche le spese di potatura se viene dimostrato che non rientrano in attività di manutenzione ordinaria (escluse del tutto dal bonus). Nel caso delle piante in vaso il costo di acquisto è detraibile solo nell’ambito di un intervento più ampio riconducibile quindi nelle casistiche suddette.
L’agevolazione fiscale consiste in un recupero dei costi sostenuti pari al 36% della somma spesa, con un tetto massimo di 5000 euro. Quindi la cifra che si può arrivare al massimo a recuperare è di 1800 euro (pari appunto al 36% di 5000 euro). La somma riconosciuta come agevolazione viene recuperata con 10 rate (una rata all’anno sulla dichiarazione dei redditi). Nel caso di morte dell’avente diritto il bonus viene usufruito dagli eredi che ne detengono in maniera diretta l’usufrutto.
(Fonte: Agenzia delle Entrate – Data: 07/02/2018)
Tra le disposizioni certe c’è quella che riguarda i metodi di pagamento accettati. Secondo quanto riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate questi devono essere “tracciabili”. Viene fatto l’esempio del bonifico bancario o postale, ma sono ammesse le carte di debito e di credito, oppure l’assegno
E’ sempre necessario che chi richiede l’agevolazione in fase di dichiarazione dei redditi sia anche il titolare di un diritto di proprietà idoneo a giustificarne l’utilizzo. In tal senso si può trattare sia di un privato, su una o più unità immobiliari di sua proprietà, che un condomino. Tuttavia nel caso del condominio, se i lavori riguardano parti esterne comuni, è necessario che sia dimostrato che il condomino che ne voglia approfittare abbia effettivamente sostenuto le spese per la sua quota parte. Allo stesso modo la detrazione spetterà per la quota a lui spettante.
In occasione di Telefisco 2018 (febbraio 2018) l’Agenzia delle Entrate ha altresì specificato che nel caso di interventi fatti dallo stesso condomino su parti private (ad esempio il proprio terrazzo) le agevolazioni rimangono distinte e contemporaneamente accessibili.
La legge che ha introdotto il bonus verde si riferisce in modo esplicito alle unità abitative. Quindi è possibile utilizzare l’agevolazione fiscale di riqualificazione del “verde” per tutte le unità abitative sulle quali si ha un valido diritto di proprietà. Questo significa che sulla prima casa, seconda o terza ecc, sarà possibile sostenere spese eccedenti la manutenzione straordinaria, fino al raggiungimento della soglia di 5 mila euro per ciascun immobile.
Il bonus funziona in modo indipendente dagli altri, quindi non sarà necessario collegarlo a lavori di ristrutturazione dell’immobile. Qualora questi venissero comunque effettuati, i due bonus potranno essere usufruiti in modo indipendente.