Chi richiede e ottiene un prestito ha il diritto di liberarsene anche prima della scadenza del piano di ammortamento. Questa possibilità di estinzione anticipata vale anche per la cessione del quinto. Infatti, secondo quanto detta la legge, chiunque e in qualsiasi momento voglia e abbia la possibilità di estinguere la cessione in corso può farlo, sostenendo le spese previste nei conteggi estintivi, e recuperando la parte di costi non goduti. Questo discorso vale sia per la cessione della pensione che quella dello stipendio.
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Quando si parla di ‘rinnovo’ della cessione del quinto ci si sta riferendo a una doppia operazione in quanto:
Quindi è chiaro che in questo caso l’estinzione anticipata è un’operazione necessaria ma subordinata alla richiesta di una nuova cessione del quinto. E’ importante capire questo aspetto in quanto la legge limita la possibilità di richiedere il rinnovo, a dei casi e dei momenti ben specifici. Nel particolare è possibile ‘rinnovare’ il finanziamento:
Se invece l’intento è solo quello di estinguere in modo anticipato il finanziamento (senza ‘rinnovo’) allora questi limiti non si applicano.
La regola generale per valutare la convenienza è quella che riguarda tutti i prestiti: prima si procede e più si risparmia. Questo perché anche nelle cessioni del quinto il calcolo degli interessi avviene con l’ammortamento alla francese. Proprio per questo sulle prime rate si pagano quasi solo interessi, per poi passare ad una sorta di equilibrio tra la quota capitale e quella interessi, fino ad arrivare, verso la fine del piano di ammortamento, a rate composte quasi solo di quota capitale. Quindi in linea di principio generale:
Ovviamente questo discorso prende in considerazione la ‘convenienza’ dal punto di vista strettamente economico, ma bisogna sempre fare le proprie valutazioni anche considerando altri aspetti, come la sostenibilità, i cambi di necessità, l’obbligo di alleggerire la propria esposizione ‘debitoria’ nell’ottica ad esempio della richiesta di un mutuo, ecc.
Nel fare le proprie valutazioni sulla convenienza di estinguere la cessione del quinto in modo anticipato bisogna partire da due presupposti:
Per quanto riguarda la penale, questa per legge, non può più superare l’1% dell’importo che risulta come debito residuo. I conteggi estintivi devono comunque specificare tutte le voci e lo devono fare in modo separato, quindi si dovrà poter controllare l’importo della penale di estinzione rispetto alla somma totale da restituire.
Non sono invece previste forme di compensazione tra la parte assicurativa che viene recuperata e la somma che deve essere versata a saldo per l’estinzione. Questo perché si tratta di somme che seguono percorsi e hanno destinatari diversi: il premio assicurativo è andato alla compagnia di assicurazione che decide di assicurare il debitore, mentre il saldo dell’estinzione va a rimborsare la finanziaria che ha prestato la somma e che mensilmente ha già incassato le rate di rimborso (versate dal datore di lavoro oppure l’ente pensionistico).
Non c’è una modalità unica valida per tutte le banche e le finanziarie. Questo perché la legge stabilisce solo il diritto di chiedere l’estinzione anticipata della cessione del quinto, ma non detta indicazioni precise a riguardo. Quindi bisogna informarsi direttamente presso l’Istituto di credito con il quale si ha il debito in corso, per avere come informazioni:
Quindi se si ha una cessione con Ibl, o con Unicredit, o Directafin, ecc, ci si dovrà rivolgere direttamente al consulente preposto o a un operatore, così da avere le prime informazioni necessarie.
Una volta ottenuti i conteggi estintivi bisogna fare attenzione a due voci ‘temporali’ in essi riportate e cioè la data entro la quale:
Quest’ultimo calcolo dovrebbe essere riportato nel conteggio stesso. Di contro se è di difficile comprensione è meglio rivolgersi a un consulente e farsi aiutare per calcolare l’importo giusto. Bisogna anche controllare se sono specificate modalità di pagamento specifiche e se sono richieste altre formalità (per esempio invio della copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento).
Attenzione! Se l’importo pagato non è sufficiente a coprire il debito esatto, allora non si ottiene l’estinzione anticipata e la posizione debitoria rimane aperta (anche per pochi euro). Nel dubbio è preferibile arrotondare all’eccesso piuttosto che farlo a difetto.