Domanda

Buongiorno, qual’è la modalità di calcolo dell’anticipata estinzione? Applicando quasi tutte le banche l’ammortamento alla francese non risulta forse iniqua la mera restituzione del capitale ancora dovuto?

Risposta

Sicuramente un piano di ammortamento alla tedesca (con quote capitali decrescenti e quote interessi crescenti) sarebbe più favorevole al mutuatario; ma dal momento che le banche hanno il maggior potere contrattuale, si applica il metodo alla francese, che (come giustamente da lei sottolineato) è loro più favorevole.

Per il conteggio, si calcola il debito residuo alla data dell’ultima rata pagata, maggiorato del rateo di interessi maturati sino alla data della presunta estinzione (nel caso in cui il giorno dell’estinzione sia diverso da quello della scadenza della rata). Ad esempio: se estinguo il mutuo il 24 luglio, mentre la rata scade il 30 luglio, dovrò corrispondere alla banca gli interessi maturati dal 1 luglio (se l’ultima rata pagata è scaduta il 30 giugno) sino al 24 luglio. Inoltre, possono essere previste penali di estinzione anticipata se il mutuo è stato contratto per finalità diverse dall’acquisto/ristrutturazione prima casa. Ricordiamo inoltre, che per i mutui contratti ante-decreto Bersani, la penale non è stata estinta, ma ridotta: allo 0.50% (per i finanziamenti stipulati dal 2001 al 2007), e all’1% per quelli stipulati prima del 2001.

Oltre a richiedere il conteggio puntuale alla propria banca, può avere un’idea del debito residuo consultando una copia del piano di ammortamento del suo mutuo, in corrispondenza della rata scadente nel mese in cui prevede di effettuare l’estinzione; oppure può effettuare una simulazione on-line (le consiglio a riguardo questo calcolatore).

Approfondimento: Estinzione anticipata prestito.