I costi collegati a una richiesta del mutuo possono essere molti e spesso difficili da individuare. Queste vanno dalle spese accessorie per la valutazione fino alle possibili assicurazioni sulla vita e sulla perdita di impiego che possono essere proposte come ‘obbligatorie’, ovvero come condizioni sine qua non il mutuo non verrà erogato. Spesso riguardo a queste proposte vincolanti, ci si interroga sulla loro legittimità, e noi andremo ad affrontare proprio questo aspetto.
Evidenziamo subito il seguente concetto: Le banche possono imporre ai clienti la sottoscrizione di una polizza vita, come ulteriore garanzia per l’erogazione di un mutuo, ma lo possono fare solo rendendone obbligatoria la sottoscrizione, senza poter anche imporre la polizza stessa.
Infatti i richiedenti di un mutuo devono poter scegliere liberamente la soluzione che trovano più conveniente, soprattutto sotto il punto di vista economico. Quindi le banche possono stabilire che in mancanza della stipula di una polizza vita il mutuo non venga erogato e possono anche proporre alcune polizze specifiche (che devono essere facilmente comparabili) ma poi sta al richiedente decidere quale polizza sottoscrivere, che può essere logicamente anche estranea tra quelle indicate dalla stessa banca.
Approfondimento: Assicurazione mutuo.
Come appena affermato la banca ha quindi il diritto di ottenere tutte le tutele che ritiene opportune. Detto questo, normalmente le polizze vita sono proposte soprattutto per aumentare il livello di garanzia, per esempio quando si prevede una copertura del prezzo con una percentuale di mutuo superiore all’80%, oppure quando si ha un’attività lavorativa a maggior rischio di perdita.
Per evitare che si possano verificare comunque degli abusi da parte delle banche, sulla determinazione dei requisiti necessari perché una polizza diversa da quella proposta possa essere considerata valida, è intervenuta la stessa Ivass (ex Isvap), che ha stabilito i requisiti minimi che devono possedere le polizze stesse.
Rispettati questi le banche devono obbligatoriamente accettare la decisione dei clienti. I requisiti minimi richiesti sono:
Per il pagamento dei premi della polizza sono ammessi sia quelli di tipo rateale o annuale, che quelli in una unica soluzione. A riguardo va anche ricordato che non c’è una convenienza in senso assoluto, dato che nel caso in cui si dovesse fare una estinzione anticipata del mutuo, i premi pagati (ma per il quali non si è usufruito della copertura assicurativa), dovranno essere restituiti dalla compagnia di assicurazione.
Da segnalare la presenza di prodotti che seguono una sorta di ‘ammortamento alla francese’ con rate decrescenti all’approssimarsi della scadenza della polizza e del relativo mutuo.
Per ulteriori approfondimenti ti consiglio di leggere l’articolo Polizze sui mutui ed Assicurazione scoppio ed incendio.
In base alla normativa dell’Ivass risalente ormai al 2012 la stessa banca che richiede una polizza vita relativa al mutuo deve proporre altri due preventivi oltre al proprio relativi ad istituti di credito differenti dal proprio gruppo. Logicamente questo non può portare ad una panoramica completa delle numerose proposte di mercato accessibile solo attraverso preventivi eventualmente anche tramite comparatori che offrano anche questa tipologia di polizza tra le varie alternative.
Fatto salvo le caratteristiche indicate in precedenza le assicurazioni vita per il mutuo sulla casa possono infatti presentare costi e caratteristiche differenti andando a coprire anche una malattia grave, stati di invalidità od ancora la perdita dell’impiego. Scelto il preventivo economicamente più adatto alle proprie necessità è quindi sempre consigliabile leggere molto attentamente il contratto prima di sottoscriverlo con un focus particolare alle possibili esclusioni di copertura.
L’assicurazione sulla vita se facoltativa prevede la possibilità di detrazione dei premi, fino al massimo di 750 euro, perché ha carattere accessorio. Invece nel caso di una polizza vita stipulata obbligatoriamente per un mutuo, l’agenzia delle entrate ha specificato con la circolare 15/E/2005 che non ci può essere il carattere accessorio, essendo obbligatoria, per cui segue lo stesso trattamento dell’assicurazione sull’immobile stesso.