Opposizione decreto ingiuntivo, cos’è e come funziona? Prima di rispondere a queste domande iniziamo subito specificando alcuni aspetti fondamentali legati ai termini. Innanzitutto l’opposizione a un decreto ingiuntivo deve essere fatta dall’ingiunto (ovvero colui che ha ricevuto il decreto ingiuntivo da parte dell’ufficiale giudiziario), presso l’ufficio giudiziario del giudice che ha emesso il decreto, entro e non oltre 40 giorni che decorrono dalla data della notifica oppure entro i termini (che possono essere minori oppure maggiori) stabiliti dal giudice stesso.
Come sola eccezione a tali tempi c’è la possibilità di ricevere la notifica a ridosso del periodo di sospensione feriale che comprende tutto il mese di Agosto (ad esempio se la notifica che prevede per l’opposizione 30 giorni, avviene il 20 luglio, si contano 10 giorni, e poi si riparte nel calcolo da settembre).
Indice articolo
Quindi, rispettando i tempi previsti dal decreto, l’ingiunto che decide di fare opposizione lo notifica all’ufficiale giudiziario, il quale ne deve dare contemporaneamente comunicazione alla cancelleria competente. Il cancelliere di conseguenza annota l’opposizione al decreto ingiuntivo e la comunica al creditore che ha richiesto l’avvio della procedura ingiuntiva. Tale comunicazione avverrà presso la sua residenza o presso quella del suo avvocato se c’è stata elezione di domicilio presso di esso. In caso di opposizione l’organo competente potrà essere il giudice di pace per le controversie sotto i 5 mila euro o il tribunale competente per territorio nel caso di importi che superano questa cifra.
Nell’atto devono essere indicate le motivazioni per le quali l’ingiunto ha deciso di fare l’opposizione. Questa infatti per essere accettata deve essere sempre motivata anche se le motivazioni possono essere parziali (ovvero riguardare anche solo una parte del tipo di “esecuzione” indicata nel decreto ingiuntivo). Anche per questo va sempre usata la forma scritta ad esempio via raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite una Pec. Per compilare una domanda di opposizione si possono usare dei modelli fac simile tra le altre cose facilmente reperibili anche online, anche se è sconsigliato agire senza l’assistenza di un avvocato. E’ infine necessario farsi carico della spesa del costo Unificato. Vediamone i possibili importi.
Con la finanziaria del 1999 è stato introdotto il contributo unificato che ha il carattere di entrata tributaria. Questo ha sostituito tutte le altre imposte in precedenza applicate, e va pagato per tutte le iscrizione a ruolo delle cause civili. Il calcolo può essere fatto basandosi sulle apposite tabelle oppure utilizzando i tool appositi presenti sul web. In senso assoluto prevede due differenti voci di costo:
(Fonte: sito Avvocatoandreani it – Data rilevazione: 16 maggio 2019)
In via di principio se si hanno fondati motivi per opporsi si può sempre fare opposizione. Detto questo in alcuni casi questa è subordinata ad altre procedure, soprattutto a quella di mediazione (dipende dall’oggetto per il quale è stato richiesto il decreto ingiuntivo al giudice) o quella di negoziazione assistita. Non si tratta di scelte discrezionali, ma condizionate dalla questione che si affronta davanti al giudice competente. In particolare nella tabella riportiamo i casi specifici che impongono prima l’avvio della mediazione obbligatoria e quelli della negoziazione assistita.
Mediazione obbligatoria | Negoziazione assistita |
---|---|
Successione e Patti di famiglia | Per i casi di importi under 50 mila euro, che non rientrano in uno dei casi di mediazione obbligatoria |
Risarcimento danno medico-sanitario oppure per diffamazione | Richieste di risarcimento del danno causato da incidenti stradali o da natanti |
Affitto aziende | Contratti per autotrasporto |
Contratti assicurativi, bancari, finanziari | |
Controversie condominiali | |
Diritti reali come proprietà, usufrutto ecc | |
Locazione o comodato | |
Divisione di beni in regime di comunione |
In tutti gli altri casi no riportati nella suddetta tabella si può avviare subito l’opposizione (ad esempio verso sanzioni amministrative, ecc).
Dalla notifica dell’opposizione non si deve dare per scontata la sospensione del decreto ingiuntivo, che dipende da diversi fattori, che sono rimessi al vaglio del giudice competente, il quale potrà decidere di:
Indipendentemente dalla decisione del giudice (di accoglimento parziale o meno della sospensione) si aprirà un procedimento ordinario, dove il giudice dovrà fissare la data dell’udienza di comparizione delle parti entro e non oltre il termine di 30 giorni che decorrono a loro volta dal termine minimo “a comparire“ (massimo 90 giorni). Durante il procedimento l’onere della prova, ovvero l’obbligo di dimostrare che non ci sono le condizioni o i termini perché il creditore possa vantare dei diritti, spetterà all’ingiunto.
La decisione del giudice sull’accoglimento o il rigetto definitivo dell’opposizione al decreto ingiuntivo dipende da numerosi fattori. Detto questo alcuni fattori che portano ad un sicuro rifiuto sono:
In questi casi il giudice dichiarerà il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, il che significa che non ci potrà essere una nuova opposizione da parte dell’ingiunto. In conclusione precisiamo due ultimi aspetti e cioè che: