Chi vanta un titolo esecutivo per la soddisfazione del proprio credito, può procedere nell’iter di pignoramento immobiliare, che deve avere una forma specifica, e deve riportare una serie di informazioni obbligatorie, pena inefficacia dei suoi effetti, per consentire al debitore di trovare una soluzione alternativa alla vendita forzata del proprio immobile. Anche se sconsigliato, visto la complessità della situazione, è possibile trovare online il modulo per il pignoramento immobiliare (ad esempio su alcuni siti degli ordini degli avvocati).
Una delle principali novità introdotte dalla riforma sul processo civile ha investito proprio le procedure di esecuzione forzata nella vendita di immobili. Una modifica ‘istituzionale’ che, di fatto, non costituisce una novità in senso assoluto, dal momento che molti giudici avevano emesso sentenze che si muovevano nella stessa direzione, al fine, cioè, di evitare che i debitori venissero colpiti in modo ingiusto dalle procedure di pignoramento immobiliare. Ma praticamente che cosa è cambiato?
Nel caso in cui, con la vendita forzata dell’immobile oggetto del pignoramento immobiliare, non ci fosse la possibilità di soddisfare il creditore, a causa di un’eccessiva riduzione del prezzo dell’immobile a seguito di una serie di aste invendute e di costi sostenuti o da sostenere in futuro, allora la procedura di esecuzione forzata si chiude. Quindi il creditore continua a vantare il proprio credito, così come il debitore rimane in possesso dell’immobile oltre che titolare del debito, ma si evita così la situazione che spesso accadeva in passato, secondo la quale, il debitore si ritrovava senza casa e con una parte di debito ancora da soddisfare.
Il pignoramento serve per evitare che un bene, con il quale si può soddisfare un debito, venga alienato o depauperato dal debitore. Quindi un creditore privato deve richiedere un atto esecutivo prima di poter procedere al pignoramento. Invece una banca che ha erogato un mutuo, tramite l’ipoteca sullo stesso è già titolare del titolo esecutivo, che le dà immediatamente accesso alla fase di pignoramento e poi alla procedura di esecuzione forzata.
Ovviamente i limiti a cui dovrà andare incontro anche la banca, dovuti alla chiusura anticipata della vendita forzata, specialmente in una fase di mercato immobiliare a prezzi molto depressi, dovrebbe spingere verso una maggiore malleabilità nel procedere su forme di rinegoziazione o dilazione dei pagamenti.
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