Il mutuo ipotecario e quello fondiario sono la forma più nota tra le tipologie di mutuo disponibili, ma certamente non le sole, considerato che possono rientrare nella categoria tutti i finanziamenti di durata media o lunga, ed in modo più specifico alcuni tipi di prestito molto particolari. Tra questi spicca il mutuo di scopo.
Questo mutuo ha delle caratteristiche ben specifiche, in quanto non necessariamente prevede che l’oggetto del contratto debba essere un prestito in denaro, ma può trattarsi anche di determinati tipi di beni. Le parti coinvolte sono sempre due: il mutuante (che potrebbe essere una banca, una società, ecc) che mette a disposizione una certa quantità di bene (soldi ma non solo) e il mutuatario che si impegna ad utilizzare i beni ottenuti sotto forma di prestito per la realizzazione di un preciso obiettivo o scopo, e nel frattempo anche a restituire la stessa quantità di “beni” ottenuti, con la maggiorazione degli interessi (legali o convenzionali).
Perché il contratto sia legale è necessario che si tratti di un contratto consensuale e di tipo oneroso. Inoltre perché non sia considerato illegittimo e venga quindi affetto da nullità è necessario che il mutuatario utilizzi il prestito proprio per il motivo per il quale è stato concesso, con conseguente risoluzione del contratto. Inoltre, nel mutuo di scopo, sono definiti in modo preciso anche i tempi e i modi che devono essere rispettati dal mutuatario per l’adempimento contrattuale, oltre che quelli relativi alla restituzione dei beni fungibili, o somme di denaro, che sono state date in prestito.
Uno degli esempi più usuali è rappresentato dal mutuo agevolato, concesso per la realizzazione di un’impresa e l’avvio di una specifica attività (in questo caso si ha la richiesta immediata della restituzione del finanziamento in caso di inadempienza). Un altro caso è invece dato dalla concessione di un prestito a medio o lungo termine, erogato da una banca per riorganizzare la situazione debitoria (come nel caso del mutuo consolidamento debiti), con l’obbligo per il mutuatario di provvedere al rimborso dei vari prestiti già in essere.