Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale nr 37 del 22 Febbraio 2013, il Fondo di solidarietà è andato a “pieno regime”, per cui le modalità di sospensione concessa tramite la moratoria, frutto dell’accordo tra l’Abi e le varie associazioni dei consumatori promotrici dell’iniziativa (con richiesta di sospensione sempre solo per la prima casa) sono state ormai ampiamente superate. Nel particolare per offrire la possibilità di sospendere il pagamento del mutuo sono state fatte due procedure differenti, a seconda che i possibili destinatari siano privati o pmi.
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La sospensione del mutuo prevista dall’apposito “Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa” per quanto riguarda i privati può essere richiesta al verificarsi di alcuni eventi specifici, per un periodo massimo di 18 mesi. E’ necessario che tali eventi si siano verificati entro i 3 anni che hanno preceduto la data di presentazione della richiesta di sospensione stessa. Bisogna focalizzare l’attenzione sul fatto che si tratta di una “possibilità” che hanno solo i mutuatari che possiedono tutta una serie di requisiti specifici, e che soprattutto ne facciano apposita richiesta (il che avviene compilando gli appositi moduli messi a disposizione dalle banche aderenti).
Quindi non è una procedura che viene concessa in modo automatico, dal momento che coinvolge il mutuatario e la banca e quindi due soggetti privati. Ora però trattandosi di un fondo “statale” viene da domandarsi il perché la richiesta di sospensione vada inoltrata presso la banca erogante il mutuo, e non direttamente all’ente che gestisce il fondo stesso che è la Consap. Nella realtà questa possibilità (invio della domanda all’istituto di credito che poi la inoltra alla Consap) è stata introdotta solo dal 2013, mentre il fondo è stato inizialmente istituito nel 2007. Si tratta evidentemente di una evoluzione prevista per rendere più semplice la procedura da parte dei mutuatari, ma allo stesso tempo per permettere alle banche di fare un filtro sulla sussistenza dei requisiti necessari prima che la questione venga rivolta alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici stessa.
Sulle modalità di richiesta di sospensione non c’è sempre molta chiarezza da parte delle banche. Tuttavia quelle che hanno aderito al Fondo, come Unicredit, riportano informazioni esaustive sul proprio sito. Come appena detto in ogni caso la richiesta di sospensione, con dimostrazione del verificarsi delle cause che danno diritto di accesso al Fondo, va rivolta alla propria banca, ovvero quella che ha erogato il mutuo per il quale si intende chiedere la sospensione. Può essere fatta solo su un mutuo che grava sull’abitazione principale, per un importo complessivo non superiore ai 250 mila euro, e con il pagamento delle rate regolare da almeno un anno. In caso di ritardo nel pagamento delle rate del mutuo questo non può superare i novanta giorni.
Inoltre l’Isee familiare non deve superare i 30 mila euro, e la casa non deve essere di lusso o categoria analoga od ancora superiore. Per ottenere la sospensione si devono verificare cause quali: perdita del posto di lavoro subordinato o cessazione del rapporto di lavoro (per rappresentanti, ecc), oppure morte o invalidità pari o superiore all’80% di uno dei mutuatari. Nel caso di decesso i requisiti devono essere in possesso dell’erede o dell’altro intestatario nel caso di mutuo cointestato. Tutte e tre le condizioni dovranno essere certificate da apposita documentazione.
La durata della sospensione è appunto per un massimo di 18 mesi. La richiesta di sospensione può essere fatta anche da chi ha già usufruito di altre forme di sospensione (sia contemplate nel contratto, che attraverso l’accesso alla moratoria dell’Abi). Entrando nel particolare della procedura e della relativa tempistica anche nel 2019 abbiamo i seguenti 3 step:
Se accordata la moratoria, diventerà attiva entro 30 giorni dalla comunicazione al mutuatario, o nel caso di mutui cartolarizzati entro 45 giorni.
Per le pmi non c’è stato lo stanziamento di un Fondo come nel caso dei privati, ma ugualmente è stato trovato un accordo che ha permesso alle aziende in difficoltà di ottenere un po di sollievo sospendendo le rate dei mutui e dei finanziamenti (come leasing), per un periodo massimo di 12 mesi. A riguardo è stato sfruttato fino ad ora il meccanismo delle proroghe, che ha portato a spostare la data ultima (a meno di nuove proroghe) dell’accordo al 31 dicembre 2019.
Accordo che non contempla solo sospensione, ma anche il meccanismo di allungamento dei piani di rimborso, così da ridurre il peso delle rate attuali (con possibilità di allungamento fino al 100% del piano di ammortamento originario. Ci possono essere però delle limitazioni di accessibilità e delle esclusioni, come nel caso delle imprese che nei 24 mesi antecedenti la richiesta di adesione alla sospensione del mutuo previsto dall’Accordo per il credito 2019, hanno già usufruito di altre forme di moratoria. In tal caso viene però rimessa anche facoltà alle banche convenzionate aderenti a tale accordo di valutare la possibilità o meno di accogliere una richiesta di questo tipo.
Attenzione: la sospensione del mutuo può essere cumulabile con la sospensione o dilazionamento dei finanziamenti per i quali le rate sono scadute ma da non più di 90 dal momento in cui si fa la richiesta (sospensione/dilazione). Per questa seconda possibilità le domande vanno presentate entro il 31 dicembre 2020, ma solo se le banche hanno aderito all’Avviso ABI (con la risposta entro 30 giorni).
Per approfondire l’argomento leggi anche: Moratoria mutui, Mancato pagamento del mutuo e Moratoria 2015.