La cancellazione dell’ipoteca, al contrario di quanti molti pensano, non è sempre gratuita come aveva indicato dal decreto Bersani del 2007. Ecco le ultime modifiche.
Le ipoteche possono avere differenti origini e motivazioni, che a loro volta condizionano sia l’iter da seguire per la loro cancellazione che le eventuali spese da sostenere. Nel caso delle ipoteche sui mutui si parla di ipoteche volontarie, per le quali importanti novità (positive) sono state introdotte nel 2007 (con il decreto Bersani) la cui portata è stata però ridotta nel 2010. A causa di questo intervento interpretativo infatti non è detto che si abbiano i requisiti per ottenere la cancellazione dell’ipoteca senza dover sostenere dei costi.
Per prima cosa bisogna comprendere che una volta che il mutuo è stato interamente rimborsato si verifica in modo automatico la cosiddetta ‘Estinzione’ dell’ipoteca. Ciò significa che l’ipoteca non produce più alcun effetto, per cui il creditore non vanta alcun diritto, ma allo stesso tempo facendo una visura alla Conservatoria comunque risulta l’annotazione dell’ipoteca.
Questo aspetto è più che sufficiente sia a limitare la concessione di un nuovo mutuo sia ad impedire una vendita senza che prima si sia provveduto a sistemare questo aspetto, che deve passare necessariamente attraverso la ‘cancellazione’ dell’ipoteca. Il decreto Bersani si è concentrato proprio su quest’ultimo aspetto.
Inizialmente il decreto Bersani non faceva alcuna distinzione in seno ai mutui destinati all’acquisto di un immobile, stabilendo solamente che, al momento del rimborso integrale del capitale finanziato, la banca provvedesse entro 30 giorni a darne comunicazione alla Conservatoria, che sempre entro il termine di 30 giorni doveva procedere alla sua cancellazione (ovvero all’eliminazione dell’annotazione dell’ipoteca, dato che la sua estinzione si era verificata al momento del pagamento del’ultima rata).
Tutto questa senza alcuna spesa a carico del mutuatario. Tuttavia questa possibilità oggi vale solo per coloro che sono titolari di un mutuo fondiario. Tutti coloro che sono titolari di un mutuo ipotecario ma non fondiario devono seguire la vecchia procedura, ovvero rivolgersi a un notaio perché provveda alla richiesta di cancellazione dell’ipoteca, con conseguente pagamento del suo onorario e delle spese eventualmente applicate anche da parte della banca.
Quindi in sintesi, coloro che sono titolari di un mutuo fondiario non devono fare nulla e non devono sostenere spese per ottenere la cancellazione dell’ipoteca, mentre tutti gli altri non hanno alcuna agevolazione (né a livello di costo che di iter) dovendo rivolgersi per forza ad un notaio. La situazione, si vocifera, potrebbe subire una nuova modifica in futuro, riequiparando i mutui fondiari a quelli ipotecari, rimpliando la portata del decreto Bersani.