Quando c’è un’operazione di compravendita, normalmente si dà per scontato che sia la parte acquirente a dover sostenere una serie di esborsi dovuti a tasse ed imposte legate all’acquisto della casa (che variano a seconda del venditore, se si tratta di soggetto iva oppure no, e se si ha un credito d’imposta legato alle agevolazioni acquisto prima casa). Invece la situazione è ben diversa, a causa della possibile tassazione derivante dalla plusvalenza generata tra il prezzo di vendita e di acquisto percepito (che però subentra solo in alcuni casi).
Le novità introdotte sulle spese di compravendita a partire dal primo gennaio del 2014, hanno ridotto il peso delle tasse sulla casa ma solo per la parte acquirente, mentre non ci sono state modifiche per il calcolo delle tasse sulla parte venditrice, ma a condizione che queste siano dovute (vedi anche Tasse acquisto prima casa ) . Per prima cosa non sono previste tasse sulla vendita della casa ereditata (ferme restando le tasse sulla successione), indipendentemente dal tempo che intercorre dal momento in cui la casa viene ereditata e quello in cui viene venduta, pur generando ovviamente una forte plusvalenza.
Lo stesso discorso si applica anche nel caso in cui si tratti della vendita di una casa donata, ma in questo caso non c’è tassazione solo se la vendita avviene dopo che siano trascorsi non meno di 5 anni dal momento dell’atto di donazione.
Il fisco ‘colpisce’ laddove nell’operazione di vendita di una casa si intravvede un intento speculativo, che si concretizza con la plusvalenza ottenuta tra la fase di acquisto o di costruzione di un immobile e quello della vendita. Quindi in via di principio, se si ottiene una plusvalenza con la vendita di una casa tra privati, ma sono trascorsi almeno 5 anni, non c’è speculazione, quindi non c’è l’applicazione di alcuna tassa (vedi anche Iva acquisto prima casa).
L’ imposta sulla casa non è dovuta anche se sono trascorsi meno di 5 anni, ma il proprietario (od un suo familiare) vi ha eletto la propria residenza, attestandone il fatto che si è trattato di un’abitazione principale e non di un’operazione con scopo speculativo (anche se la casa non ha usufruito delle agevolazioni prima casa, diventandola successivamente con l’uso che ne è stato fatto).
Negli altri casi si deve pagare la ‘tassa sulla plusvalenza’ che viene sottoposta all’aliquota fiscale applicata sui redditi del venditore oppure, su richiesta, all’aliquota sostitutiva ferma al 20% (che è quella che conviene di più).